Scadenza rottamazione delle cartelle, conto alla rovescia per la definizione agevolata
Da Editorial Staff
Aprile 14, 2018
Per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, ovverosia per la cosiddetta ‘rottamazione’, quello del 15 maggio del 2018 è il termine ultimo per aderire così come previsto dal Dl 148/2017.
Definizione agevolata per i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 30-9-2017
A ricordarlo è il Quotidiano telematico delle Entrate FiscoOggi.it nel precisare che, aderendo alla rottamazione sulle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia, relativamente a contribuenti con debiti affidati alla riscossione dall’1 gennaio del 2000 al 30 settembre del 2017, è possibile pagare l’importo residuo dovuto senza che siano applicate le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali, precisa altresì il Fisco, con la definizione agevolata, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni che sono previste dalla legge.
Come presentare domanda per la rottamazione delle cartelle ex Equitalia-Agenzia delle Entrate-Riscossione
Per l’adesione alla rottamazione, entro la data sopra indicata, il contribuente deve presentare l’apposito modulo DA 2000/17 con la Posta elettronica certificata (Pec), utillizzando il servizio online ‘Fai D.A. te’ dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure avvalendosi per delega di un intermediario abilitato. Inoltre, tra i canali ammessi per la presentazione del modulo DA 2000/17, debitamente compilato e firmato, ci sono pure sul territorio gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Fisco precisa inoltre che alla definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017 non possono aderire quei contribuenti che, avendo aderito alla precedente rottamazione, quella relativa al Dl 193/2016, non hanno provveduto a pagare le somme dovute entro le scadenze previste.
L’adesione alla nuova rottamazione è invece possibile per quei contribuenti che non sono stati ammessi alla precedente definizione agevolata in quanto, alla data del 24 ottobre del 2016, da un lato avevano con l’agente della riscossione un piano di pagamento a rate in essere, e dall’altro non risultavano essere in regola con i pagamenti rateali in scadenza entro la data del 31 dicembre del 2016.
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