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Detrazione Iva carburanti: no al contante, ammessi solo i pagamenti tracciabili

Da Editorial Staff

Aprile 06, 2018

Detrazione Iva carburanti: no al contante, ammessi solo i pagamenti tracciabili

Per fruire della detraibilità Iva sui carburanti sono ammessi solo i pagamenti tracciabili, ovverosia tutti gli strumenti di pagamento che sono diversi dal denaro contante. E questo in linea con quelle che sono le limitazioni che sono state introdotte proprio in materia di Iva con la Legge di Bilancio del 2018.

Detrazione carburanti e lubrificanti per veicoli a motori, natanti ed aeromobili

Questo è quanto, tra l’altro, riporta il Quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate FiscoOggi.it dopo che i mezzi di pagamento sono stati definiti dall’Amministrazione finanziaria dello Stato con un provvedimento che è stato preceduto da un confronto con le associazioni di categoria.

In merito, tra l’altro, il Fisco ricorda che la detraibilità Iva carburanti va ad interessare, per i titolari di partita Iva, pure i lubrificanti che sono destinati non solo ai veicoli stradali a motore, ma anche ai natanti da diporto ed agli aeromobili.

Pagamenti tracciabili per detrazione Iva carburanti, ecco gli strumenti idonei

Nel dettaglio, a partire dall’1 luglio del 2018, gli strumenti idonei per la fruizione della detrazione Iva su carburanti e lubrificanti sono i seguenti: bollettino postale, carte di credito, bonifico bancario, carte prepagate, bonifico postale, addebito diretto, vaglia cambiario, vaglia postale, assegno circolare, assegno bancario ed assegno postale.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sopra citato, inoltre, ai fini della deducibilità della spesa ad essere ammessi sono gli stessi mezzi di pagamento tracciabili sopra elencati. Il provvedimento, datato 4 aprile del 2018, è quello relativo alla ‘Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633’.

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