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Cosa serve per costituire ed amministrare una SRL?

Da Editorial Staff

Marzo 28, 2021

Cosa serve per costituire ed amministrare una SRL?

Nel mondo dell’imprenditoria italiana, la forma di società alla quale si fa ricorso più frequentemente è la SRL, acronimo di Società a Responsabilità Limitata. A differenza di una ditta individuale, essa consente di mantenere distinto il patrimonio dai soci da quello della società stessa.

Un aspetto tutt’altro che irrilevante, soprattutto nel malaugurato caso in cui la società fosse costretta a chiudere i battenti: gli eventuali creditori, infatti, potranno rivalersi solo ed esclusivamente sul patrimonio della società e non su quello personale dei soci. Una forma di tutela piuttosto rilevante per i titolari della società, che non vedono intaccato il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare.

A quanto ammonta il capitale sociale minimo per costituire una SRL?

Esiste solo un caso in cui i soci di una SRL sono chiamati, in caso di insolvenza, a rispondere del proprio patrimonio: la contrazione di un prestito che preveda la firma fideiussoria degli stessi, richiesta, non di rado, dagli istituti di credito qualora la società non disponesse del capitale sufficiente a far fronte alla cifra richiesta. Solo in questa particolare situazione, i titolari sono chiamati a rispondere col proprio patrimonio ad eventuali difficoltà a far fronte agli impegni assunti dalla società.

La costituzione società SRL passa, inevitabilmente, dalla presenza di un capitale sociale pari ad almeno €.10000,00, superabile solo nel caso in cui fosse costituita una particolare forma come la SRLS (Società a Responsabilità Limitata Semplificata), che si può aprire conferendo anche solo un euro. Almeno un quarto dei conferimenti deve essere in denaro, mentre le quote si possono trasferire, successivamente, solo tramite atto notarile.

L’importo del capitale sociale stabilisce, poi, la presenza, o meno, di alcuni organi all’interno della società: se la presenza di un Consiglio d’amministrazione, così come avviene per una Società per Azioni (Spa) è obbligatorio, quella del Collegio Sindacale è necessaria solo in presenza di un capitale sociale pari ad €. 120.000,00, anche se, a discrezione della società stessa, potrebbe essere creato in presenza di un capitale sociale inferiore a tale soglia.

Nell’atto costitutivo di una società devono essere, indispensabilmente, indicati alcuni dati. In primis, le generalità dei soci che ve ne fanno parte, a cui fa seguito la denominazione della società e la sede della società (nonché eventuali sedi secondarie). Oltre al capitale sociale, deve essere indicato l’ammontare specifico del capitale versato e sottoscritto da ciascun singolo socio, nonché i conferimenti effettuati dagli stessi.

La tassazione sulle SRL

Nel documento inerente all’atto costitutivo, inoltre, devono essere indicate le norme che regolano il corretto funzionamento della società, oltre alla indicazione dell’amministratore e del soggetto incaricato alla revisione dei conti e l’importo delle spese globali di costituzione imputate a carico della società.

In una società a responsabilità a limitata, il ruolo di amministratore può essere affidato ad uno o più soci oppure ad un soggetto terzo alla stessa: in caso di più amministratori si parlerà di consiglio di amministrazione, mentre se sarà solo un soggetto al timone della società si parlerà di amministratore unico.

Quando si parla di impresa, soprattutto nel nostro paese, l’argomento non può essere dissociato dal tema fiscale. Per quanto riguarda la tassazione delle società a responsabilità limitata, è utile sapere che ad essere tassata è direttamente la società e non i soci sugli utili maturati. Le SRL sono tenute a pagare una tassa del 24% sugli utili (IRES) e l’IRAP al 3,9%, che, sommati, raggiungono la soglia globale di imposizione fiscale del 27,9%.

L’imposizione sui dividendi percepiti dai soci, invece, si divide in due categorie: soci a partecipazione qualificata, in cui concorreranno nella misura del 58,22% alla formazione del reddito imponibile sulla quale viene applicata l’IRPEF; soci a partecipazione non qualificata, sui quali viene applicata una ritenuta del 26% sull’intero ammontare e non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi.

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