Assicurazione Terzo Settore – In cosa consiste
Da Editorial Staff
Giugno 09, 2021
Fare del bene, aiutare il prossimo, questo è quello che deve venire in mente quando si parla di enti del terzo settore. Tra questi enti infatti, rientrano i soggetti attivi nell’ambito del no profit. In modo figurato si possono immaginare questi soggetti come terzi proprio perché attivi e non rientranti in pubblica amministrazione e stato (primo settore) oppure in imprese e mercato (secondo settore).
Hanno scopi civici, inerenti all’utilità sociale e operano senza scopo di lucro. Abbiamo chiesto informazioni agli esperti di Montagna Assicurazioni, Agenzia UnipolSai a Maglie, in provincia di Lecce.
Riferimenti normativi
La nuova disciplina entrata in vigore con un D.lgs. del 2017 ha fornito uno scenario nuovo sotto i profili organizzativi, gestionali e fiscali. Si precisa poi che tra questi enti ci sono associazioni di volontariato, enti filantropici e imprese sociali. In queste ultime, devono considerarsi come rientranti anche le cooperative sociali, fondazioni ed altri enti privatistici non costituiti per scopo di lucro.
Polizze assicurative
Solitamente, quanto si parla di polizze assicurative, si pensa automaticamente a settori o situazioni in qualche senso percepiti come rischiosi e nei quali perciò è necessario proteggersi. Ebbene, cosa direste se scopriste che anche chi fa del bene deve proteggersi? È proprio così!
A prevederlo è la riforma del Terzo Settore, ponendo a tutti gli enti l’obbligo di tutelare ed assicurare il personale volontario. Per capire l’importanza di questa innovazione basta ricordare che prima tale obbligo vigeva per le sole organizzazioni di volontariato, oggi a tutti gli enti che rientrano in questa categoria.
Riprendendo la frase di apertura, fare del bene e aiutare il prossimo non basta a ritenersi protetti da eventuali richieste di risarcimento danni causati agli altri. Sono più di una le compagnie assicurative che attualmente offrono una copertura assicurativa agli enti. Con l’uso di tali protezioni si potrà infatti, tutelare il patrimonio da rischi di importanti spese non considerate ma possibili.
Tutela per gli enti
Andando per ordine, le polizze assicurative si adattano non solo agli scopi di legge, ma anche alle esigenze e ai soggetti convolti nelle attività utilitaristiche.
Per quanto riguarda gli enti, le polizze danno la possibilità di scegliere se attivare protezione per vari tipi di responsabilità.
In primo luogo, responsabilità civile verso terzi, per proteggere da richieste risarcitorie avanzate per danni causati dall’attività dell’ente o da coloro che per esso operano verso l’esterno.
In secondo luogo, responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per tutelare da richieste INAIL per rivalersi su infortuni sul lavoro a dipendenti. Infine, responsabilità civile di tipo patrimoniale degli amministratori, per proteggere chi agisce per conto dell’ente da richieste di risarcimento danni causati a terzi o all’ente stesso, in assenza di dolo.
È possibile, inoltre, aggiungere anche alla copertura assicurativa, la tutela legale. Questa garanzia, infatti, ha lo scopo di sostenere eventuali spese legali, quindi parcelle di avvocati, perizie o altre spese processuali, in caso l’ente necessiti di difesa dei propri interessi.
Solitamente, chi inserisce tale opzione lo fa in previsione di possibili controversie che a causa dell’attività svolta, si sa potrebbero insorgere con la pubblica amministrazione o con qualsiasi altra controparte.
Tutela per i volontari
Non solo l’ente come persona giuridica viene considerato come bisognoso di protezione assicurativa, ma anche i volontari intesi come persone fisiche. Gli ETS post-riforma che si avvalgono della collaborazione di soggetti cd volontari devono stipulare a questi un’assicurazione.
La base operativa e lo scopo protettivo sono gli stessi di quanto detto per gli enti, ma in questo caso, si vogliono proteggere effettivamente tutti coloro che con buoni propositi mettono a disposizione di altri il proprio tempo e lavoro. Proprio perché si parla di persone, le disposizioni assicurative sono dedicate e progettate per salvaguardare non solo il patrimonio di questi soggetti, ma anche la loro salute.
Partendo dal presupposto che i volontari sono considerati terzi sia tra loro che rispetto all’ente, è possibile dire che la protezione da responsabilità civile, in questo caso, riguarda i casi in cui i volontari agenti siano chiamati a corrispondere risarcimento verso terzi per danni causati durante lo svolgimento delle attività.
Per tali soggetti poi, resta primaria la protezione della salute, che prevede proprio di tutelare l’assicurato da infortuni o malattie che potrebbero verificarsi sul luogo di prestazione. Secondo la riforma è infatti giusto che coloro i quali svolgono attività di volontariato possano lavorare serenamente. Pertanto, le garanzie previste in tale settore sono ad esempio morte per infortunio, invalidità lieve o permanente a seconda delle lesioni subite e rimborso delle spese di cura.
In conclusione possiamo dire che, con tali previsioni il legislatore ha perseguito uno scopo ben preciso, prendersi cura di chi si prende cura degli altri.
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