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Permesso di soggiorno a scopo umanitario: come funziona

Da Editorial Staff

Giugno 19, 2018

Permesso di soggiorno a scopo umanitario: come funziona

Non di rado si sente parlare di permesso di soggiorno rilasciato per scopi umanitari, accezione piuttosto vaga e per nulla specifica. Il testo unico delle disposizioni che disciplinano l’immigrazione (D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286) all’art. 5 comma 6, dispone che: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”.

Tuttavia di recente l’art. 3 della L. n. 110/2017 ha portato un gran bell’ampliamento delle condizioni di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, inserendo in quest’ampio contesto l’ipotesi di “fondato timore di essere sottoposti a tortura e di essere soggetti a violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”.

Permessi di soggiorno per umanità : la sentenza Cass. n. 4455/2018

Non per niente la Corte di Cassazione si è pronunciata a riguardo con la sentenza n. 4455/2018 del 23 febbraio 2018 con cui ha statuito che la protezione umanitaria è una forma di tutela alternativa nel caso in cui non ci siano  i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La situazione giuridica soggettiva dello straniero che avanzi richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, viene rafforzata però dalla garanzia costituzionale di cui agli articoli 2 e 10 Cost., dal momento che i padri costituenti hanno dato la massima garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo come singolo e negli aggregati sociali ed il diritto ad esercitare le libertà democratiche.

In conclusione, la situazione giuridica dello straniero che faccia richiesta di permesso per ragioni umanitarie trova le fondamenta nel diritto soggettivo, potendolo dunque inserire tra i diritti umani fondamentali e non basta il concretizzarsi di una vita migliore nel Paese di accoglienza, dal punto di vista affettivo- lavorativo- sociale- economico. Pare infatti sia indispensabile un confronto con il Paese d’origine affinché si valuti l’esistenza di una effettiva condizione di vulnerabilità che nega l’esercizio dei diritti fondamentali inviolabili.

Inoltre, stando sempre ala pronuncia della Cassazione in oggetto, l’elemento dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero porterebbe a circostanze di carattere stabile e duraturo, mentre il complessivo regime giuridico riguardante le norme di concessione della tutela per motivi umanitari è tendente alla protezione di fattispecie transitorie ed in divenire, come si evince dall’art. 14, comma quarto, D.P.R. 21/2015 che garantisce il rilascio da parte del Questore di un  “permesso di soggiorno di durata biennale”, quando la Commissione nazionale, abbia accertato  l’esistenza di “gravi motivi di carattere umanitario”.

Iscrizione anagrafica extracomunitari

L’iscrizione anagrafica extracomunitari , ci spiegano gli esperti di DamianiandDamiani, non è altro che l’iscrizione nel registro della città in cui il cittadino extracomunitario ha intenzione di vivere. Si può anche definire come la domanda di cambio di residenza che concerne tutti i cittadini stranieri. In particolare, quelli non appartenenti all’Unione europea con regolare permesso di soggiorno hanno il dovere di provvedere all’iscrizione anagrafica, che invece non è necessaria per il personale diplomatico e consolare.

L’Ufficiale d’Anagrafe del comune in questione compie tutte le iscrizioni nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e provvede in un secondo momento ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche cominciano a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. Qualora ci fossero delle dichiarazioni mendaci verrà adita l’autorità giudiziaria. Chi dichiara il falso non potrà più godere dei benefici e sarà soggetto a sanzioni penali..

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